SUPERBONUS

 

SUPERBONUS 110%

Che cosa è il Superbonus 110%?

Il Decreto Rilancio (DL n.34/2020) ha concesso la detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze

diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse:

a. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023

  • 70% per le spese sostenute nel 2024

  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche (interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate), Onlus, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

a. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo

b. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

Gli interventi che danno accesso al Superbonus sono:

Interventi trainanti:

  • isolamento termico

  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione,

  • pompa di calore, microgenerazione o a collettori solari, caldaie a biomassa

  • riduzione del rischio sismico

Interventi trainati (se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti:

  • interventi di efficientamento energetico

  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).


Ultima pubblicazione del superbonus

18 novembre 2022


Il DL aiuti-quater n.176, pubblicato il 18/11/2022, ha introdotto alcune modifiche al SUPERBONUS finalizzate alla proroga e alla possibilità di compensare il credito in 10 anni anziché 5 o 4 inviando specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Le proroghe previste sono:

1. CONDOMINI/ EDIFICI DA 2 A 4 U.I. CON UNICO PROPRIETARIO:

  • Il superbonus si abbassa al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 (come previsto dalla legge n. 234/2021)

  • L’agevolazione rimane al 110% nel 2023 per nuovi lavori ma solo se al 25 novembre 2022 è stata presentata la CILAS in seguito a delibera d’assemblea condominiale antecedente al 24 novembre 2022


2. EDIFICI UNIFAMILIARI/UNITÀ IMMOBILIARI FUNZIONALMENTE AUTONOME:

  • Proroga del 110% al 31 marzo 2023 solo se è stato realizzato il 30% dei lavori al 30/09/2022

  • Abbassamento al 90% nell’anno 2023 ma solo su abitazioni unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente autonome e solo per titolari di prima casa con reddito inferiore a 15.000€


Come utilizzare il credito d’imposta?  

Il cliente che ha avuto accesso al superbonus ha la possibilità di usufruire della detrazione fiscale ripartita in 5 quote annuali o in 10 quote annuali, ma solo per i crediti delle pratiche presentate fino al 31 ottobre 2022 e presentando una specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Ciò conviene solo se:

  • il soggetto è in possesso di capienza fiscale poiché è importante che la quota di credito annuale venga utilizzata entro il 31.12 dell’anno altrimenti non può essere né fruita né richiesto il rimborso

Oppure

  • Richiedere lo sconto in fattura al fornitore

  • Cedere il credito a istituti di credito e altri intermediari finanziari


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